Formazione continua

Art. 7, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137

Formazione continua

“…. Al fine di garantire la qualita’ ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettivita’, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. …”

Sul sito http://www.conaf.it/formazione-professionale-continua sono consultabili tutte le disposizioni in materia predisposte dal CONAF(Circolari, delibere, convenzioni)